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  • Borgo Valsugana, Trentino (IT)

STATUTO

…dell’ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE “SLOWCINEMA

Titolo I – Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione e sede
Ai sensi della legge 383 del 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “SlowCinema”, con sede in via XXIV Maggio 16, Borgo Valsugana (TN). Essa opera nel territorio di Borgo Valsugana, ed intende operare anche nel territorio della comunità Bassa Valsugana e Tesino. L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

Art.2 – Scopi
L’Associazione “SlowCinema” è apartitica, apolitica, non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità e promozione sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori culturale, sociale, educativo, didattico e ambientale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli individui. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.
L’Associazione si propone le seguenti finalità:

  • promuovere attività culturali connesse prevalentemente col mondo del cinema e dell’arte in generale, intendendoli come strumenti educativi di promozione sociale e crescita personale.
  • promuovere, attraverso attività improntate alla costruzione di benessere sociale, un’educazione alle diversità e alla differenza, al pensiero critico, ecologico e al consumo sostenibile.
  • valorizzare l’educazione informale e la filosofia “slow” come principio volto a favorire benessere, apertura, relazioni intergenerazionali, interculturali e momenti di incontro reciproco.
  • informare e far conoscere alla cittadinanza lo stile di vita “slow”.
  • riqualificare e valorizzare spazi potenzialmente idonei ad attività culturali, eventualmente in sinergia con altri enti istituzionali o tramite reti culturali, come ad esempio l’Auditorium Cineteatro di Borgo Valsugana.
  • promuovere, attraverso il lavoro di gruppo, la vita sociale e culturale nel territorio.

Art.3 – Attività
Per raggiungere gli scopi appena menzionati l’Associazione “SlowCinema” potrà svolgere le seguenti attività:

  • Rassegne cinematografiche a tema / Cineforum;
  • corsi e laboratori ludico-ricreativi legati al cinema e altre forme artistiche aperti alla cittadinanza;
  • corsi e laboratori didattici rivolti alle scuole • apertura e gestione di uno sportello informa giovani;
  • apertura e gestione spazio audiovisivo;
  • gestione di un sito web e di un giornalino legato alle attività culturali del territorio;
  • organizzazione di viaggi culturali a scopo educativo e didattico;
  • organizzazione di una qualsiasi altra attività legata al mondo del cinema e delle altre arti.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art.4 – Norme sull’ordinamento interno
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti i membri dell’associazione possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

Art.5 – Ammissione degli associati
Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Non possono essere soci gli enti commerciali, ad eccezione di quelli che nel loro statuto prevedono il divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Contro l’eventuale diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 – Diritti e doveri dei soci
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell’Associazione. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’ente. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili all’interno dell’anno corrente.

Art.7 – Prestazioni degli associati
L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualità di associato si perde:

  • per decesso;
  • per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 28 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.
  • per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
  • per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione dell’associato per comportamento contrastante con i valori, gli scopi e i membri dell’Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto e non può partecipare alle attività dell’Associazione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Organi sociali

Art.9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.10 – L’Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.
La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l’avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata prima di otto ore dalla prima convocazione. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega. Sono ammesse fino a 2 deleghe per associato. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali e l’esclusione dei membri si procede mediante il voto a scrutinio segreto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare munito della rispettiva delega. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.11 – Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto
L’Assemblea ordinaria deve:

  • discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • elaborare il programma delle attività sociali;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
  • discutere e proporre modifiche agli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  • discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti (salvo altre disposizioni), sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 – Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto
L’Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione o dell’intero Consiglio Direttivo e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole del 60% dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione o dell’intero Consiglio Direttivo e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno l’85% degli associati.

Art.13 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri che può variare da cinque a undici, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio o di dimissioni. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un vice-Presidente, un Tesoriere ed almeno un Segretario. È compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art.14 – Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea, che deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Il voto segreto può essere effettuato anche nel caso almeno due terzi del consiglio lo richieda. Il Consiglio Direttivo si riserva il compito di approvare il programma proposto dall’assemblea ordinaria. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art.15 – Sostituzione dei consiglieri
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti.
I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l’Assemblea secondo le modalità previste dall’art. 10 del presente Statuto, affinché provveda all’integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari), l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere da più tempo in carica, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Il Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera dal 75% dei consiglieri, con le stesse maggioranze previste all’atto della nomina. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo in carica da più tempo o, in caso di parità, dal più anziano. Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Titolo IV – Norme sul patrimonio dell’Associazione

Art.17 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote associative e contributi degli associati;
  • erogazioni liberali da parte di terzi;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi di enti pubblici locali o nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell’Associazione;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea.

Art.18 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Per fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei cinque giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione e dovrà essere inviato via mail ai soci almeno otto giorni prima dell’Assemblea ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.19 – Divieto di distribuzione degli utili
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Titolo V – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno l’85% degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina tra i soci anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Art.21 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 383 del 2000, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Borgo Valsugana, 24/05/2017