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« Art.5 – Ammissione degli associati
Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Non possono essere soci gli enti commerciali, ad eccezione di quelli che nel loro statuto prevedono il divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Contro l’eventuale diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 – Diritti e doveri dei soci
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell’Associazione. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’ente. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili all’interno dell’anno corrente.

Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualità di associato si perde:

🔘 per decesso;
🔘 per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 28 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.
🔘 per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
🔘 per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione dell’associato per comportamento contrastante con i valori, gli scopi e i membri dell’Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto e non può partecipare alle attività dell’Associazione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. »