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VERBALI del CONSIGLIO DIRETTIVO

Scopri cosa decide il C.D., non solo per comprendere come lavora, e quali sono le priorità associative e dei volontari; ma anche per decidere se desideri unirti a noi nelle nostre attività, o chissà… anche nel gruppo gestionale. Mettiti alla prova nel volontariato!

« Art.13 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri che può variare da cinque a undici, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio o di dimissioni. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un vice-Presidente, un Tesoriere ed almeno un Segretario. È compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. »

« Art.15 – Sostituzione dei consiglieri
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti.
I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l’Assemblea secondo le modalità previste dall’art. 10 del presente Statuto, affinché provveda all’integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari), l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere da più tempo in carica, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. »